Il quadro giuridico
Condizioni generali di contratto
Condizioni generali di pagamento e di consegna
Questo vale per tutti gli ordini successivi (soprattutto e-mail):
§1 Luogo d’adempimento
Luogo d’adempimento per tutte le prestazioni risultanti da questo contratto di fornitura è il luogo dello stabilimento commerciale del venditore.
§2 Foro competente
Foro competente (anche per azioni cambiarie e di regresso per mancato pagamento di assegni) è Waldbröl/Gummersbach oppure, a scelta del venditore, il tribunale competente della sede dell’acquirente. È competente l’autorità giurisdizionale preventivamente adita.
§3 Contenuto del contratto
1. Tutti i contratti di vendita vengono stipulati solo per determinati termini di consegna, quantità, articoli e qualità. Con riserva di minime modifiche della conferma rispetto all’ordine. Determinante è il contenuto della conferma. Se la conferma differisce dall’ordine nel senso suindicato, l’acquirente ha il diritto di opporsi entro una settimana dal ricevimento della conferma. In caso contrario, entrambe le parti vi sono vincolate.
2. Salvo il diritto del venditore a una riduzione della fornitura fino al 6% del valore della merce.
§4 Consegna
1. La consegna della merce avviene franco fabbrica. Le spese di spedizione sono a carico dell’acquirente.
2. L’imballaggio viene addebitato solo se l’acquirente richiede un confezionamento speciale.
3. Sono consentite spedizioni parziali. In caso di consegna prima del termine concordato, si concede valuta fino a questo termine.
4. Se non concordato diversamente, la merce viene spedita non assicurata.
5. Se il ritiro non avviene puntualmente per colpa dell’acquirente, il venditore ha il diritto, a sua discrezione, dopo la fissazione di una proroga di 10 giorni, di emettere una fattura tenendo la merce a disposizione dell’acquirente o di recedere dal contratto oppure di richiedere il risarcimento dei danni.
§5 Interruzione della fornitura
1. In caso di forza maggiore, agitazioni sindacali, provvedimenti d’autorità e altre interruzioni di lavoro senza responsabilità di colpa che siano durati più di una settimana o per i quali si prevede che durino più di una settimana, la scadenza per la fornitura e quella per la presa in consegna viene indiscutibilmente prorogata per la durata dell’impedimento, tuttavia con un limite di 5 settimane alle quali si aggiungono i termini di scadenza supplementari per la fornitura. La proroga non viene posta in essere se l’altra parte non viene messa immediatamente a conoscenza del motivo dell’impedimento, e cioè non appena si possa prevedere che le scadenze precedentemente citate non possano essere rispettate.
2. Se la fornitura o la presa in consegna non sono avvenute nei termini di tempo previsti, l’altra parte contraente può decidere di recedere dal contratto. Deve tuttavia comunicare per raccomandata o telex questa sua decisione almeno due settimane prima dell’esercizio del diritto di recesso.
3. Se l’impedimento è durato più di 5 settimane e se su richiesta non è stato immediatamente comunicato all’altra parte contraente che non si può fornire o prendere puntualmente in consegna, l’altra parte contraente può recedere immediatamente dal contratto.
§6 Proroga del termine di consegna
1. Alla scadenza del termine di consegna viene posta in essere automaticamente una proroga della durata del termine di consegna, al massimo di 12 giorni feriali. Alla scadenza della proroga del termine di consegna, il recesso dal contratto viene considerato avvenuto e i diritti di risarcimento danni restano esclusi. Il recesso dal contratto in base al punto 1 frase 2 non viene in essere se durante la proroga del termine di consegna l’acquirente dichiara al venditore di insistere sull’adempimento del contratto. Il venditore viene tuttavia esentato dall’obbligo di fornitura se dietro sua richiesta, l’acquirente non si esprime, entro la proroga del termine di consegna, sul fatto di voler insistere sull’adempimento del contratto. Non si concludono operazioni a termine fisso.
2. Se l’acquirente intende rivendicare un risarcimento dei danni per inadempienza, deve porre al venditore un termine di 4 settimane, con l’avvertimento che allo scadere del termine egli rifiuterà l’adempimento. Il termine viene calcolato dal giorno in cui la comunicazione dell’acquirente viene spedita per raccomandata o telex. Questa clausola trova applicazione per il caso di cui al punto 1 frase 2, in luogo del recesso lì citato, solo se questa fissazione del termine dell’acquirente è pervenuta al venditore entro il periodo di vigenza della proroga del termine di consegna.
3. Prima della scadenza della proroga del termine di consegna sono esclusi diritti dell’acquirente per consegna ritardata.
§7 Denuncia dei vizi
1. Eventuali contestazioni devono essere inviate al venditore al più tardi entro 12 giorni feriali dal ricevimento della merce, in caso di vizi occulti all’atto dell’identificazione del vizio.
2. Differenze comunemente accettate nella prassi commerciale o minime tecnicamente inevitabili di qualità, colore, altezza, peso, finissaggio o disegno, non possono essere contestate.
3. Se le contestazioni sono giustificate, il venditore ha diritto, a sua discrezione, all’eliminazione dei vizi oppure alla fornitura di merce sostitutiva priva di vizi entro 10 giorni dalla resa della merce.
4. Alla scadenza del termine indicato al punto 3, viene considerato concordato il rilascio di una nota di accredito pari al prezzo d’acquisto della merce giustificatamente resa, con l’esclusione di altri diritti (eccetto che in caso di dopo / colpa grave), se contemporaneamente alla contestazione l’acquirente non ha inviato al venditore una comunicazione diversa. I costi per l’elaborazione dei resi non vengono rimborsati.
5. Se il risarcimento dei danni è dovuto, tranne che in caso di danni fisici o perlomeno causati da colpa grave, è limitato al 20% del prezzo d’acquisto.
6. I diritti dell’acquirente derivanti dalla fornitura di una cosa viziata cadono in prescrizione, tranne che in caso di malafede o dolo del venditore, entro 12 mesi dalla consegna.
§8 Pagamento
1. La fattura viene emessa il giorno della consegna o della messa a disposizione della merce. Un protrazione della scadenza (fissazione della valuta) è di principio esclusa.
2. Le fatture sono pagabili:
- entro 10 giorni dal giorno di emissione della fattura con il 4% di sconto espresso;
- dall’11o al 30o giorno dal giorno di emissione della fattura con il 2,25% di sconto;
- dal 31o al 60o giorno dal giorno di emissione della fattura al netto.
3. Se al posto di denaro contante, assegni o bonifici il venditore accetta cambiali, con la loro accettazione, a partire dal 61o giorno dalla data di emissione della fattura, si applica una maggiorazione dell’1% sull’importo della cambiale.
4. I pagamenti vengono sempre utilizzati per la compensazione delle partite debitorie esigibili più vecchie più gli interessi di mora maturati.
5. Determinante per il giorno del pagamento è in ogni caso il timbro di uscita postale. Per i bonifici bancari come giorno del pagamento vale quello precedente all’accredito della banca del venditore.
§9 Ritardo nel pagamento
1. In caso di pagamento dopo la scadenza, vengono applicati interessi di mora superiori dell’8% rispetto al tasso base della BCE.
2. Prima dell’intero pagamento degli importi fatturati esigibili, interessi di mora inclusi, il venditore non è tenuto a effettuare alcuna ulteriore fornitura da un qualsiasi contratto in corso.
3. Se l’acquirente è in ritardo con un pagamento esigibile o la sua situazione patrimoniale subisce un notevole peggioramento, per le forniture ancora in sospeso da un qualsiasi contratto in corso, abolendo il termine di pagamento il fornitore può esigere il pagamento in contanti prima della consegna della merce.
§10 Modalità di pagamento
1. Il pagamento deve essere effettuato in contanti, mediante assegno, bonifico bancario, giroconto o postagiro.
2. La compensazione è consentita solo con crediti incontestati o passati in giudicato; questo non trova applicazione in caso di sospensione dei pagamenti da parte del venditore. Non sono ammesse altre detrazioni (p.es. spese postali).
3. Le cambiali, ammesso che vengano prese in pagamento, vengono accettate solo dietro il rimborso delle spese bancarie, di sconto e di incasso. Cambiali e tratte con una durata di oltre tre mesi non vengono accettate.
§11 Riserva di proprietà
Fino al loro completo pagamento, le merci fornite rimangono di proprietà del venditore. L’acquirente può tuttavia vendere o trasformare le merci nell’ambito di una regolare attività commerciale. Senza l’autorizzazione del venditore qualsiasi costituzione in pegno o cessione di proprietà di queste merci a favore di terzi è esclusa. In caso di pignoramento di questa merce da parte di terzi, l’acquirente deve informare immediatamente il venditore. Se la merce viene ritirata dal venditore in virtù della riserva di proprietà, essa viene accreditata al 50% del prezzo di fornitura, se la consegna è avvenuta negli ultimi 4 mesi prima del ritiro. La merce più vecchia viene ritirata al 30% del prezzo di listino.
Per i nostri clienti all’estero valgono le seguenti integrazioni / modifiche
1. Trova applicazione il diritto della Repubblica Federale Tedesca, escludendo la Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna dell’11.04.1980 sulla vendita internazionale di merci.
2. La consegna avviene CIF franco domicilio. Per il resto il luogo d’adempimento rimane la sede del venditore.
3. I costi che il venditore deve sostenere, per mora dell’acquirente, per procedimenti di ingiunzione extragiudiziali o giudiziali o un altro esercizio giustificato di un diritto, devono essere rimborsati dall’acquirente.
4. Su richiesta, queste condizioni sono disponibili in lingua tedesca, inglese e francese.